Domande frequenti
Come faccio ad iniziare l’attività di noleggio d’imbarcazioni?
L’utilizzo di unità da diporto per lo svolgimento di attività di locazione e noleggio è disciplinato dall’art.2 del D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il comma 2 del citato articolo subordina lo svolgimento dell’attività in questione all’annotazione nei relativi registri di iscrizione con l’indicazione del tipo di attività commerciale svolta (nella fattispecie locazione e noleggio), dei proprietari o armatori dell’unità che le esercitano (impresa individuale o società) e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura. Gli estremi dell’annotazione devono essere riportati sulla licenza di navigazione dell’imbarcazione. Secondo quanto disposto dalla circolare del 30.05.2012, n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate, le aziende che effettuano l’attività di noleggio e/o locazione non sono tenute al pagamento della tassa annuale, tuttavia rimangono obbligati al pagamento i soggetti noleggiatori o locatari anche per periodi di breve durata. .
Posso condurre un’unità da diporto per la quale sia obbligatoria la patente nautica senza esserne in possesso?
E’ possibile condurre un’unità da diporto per la quale sia previsto obbligatoriamente il possesso della patente nautica pur essendone privi, a condizione che a bordo sia presente almeno una persona munita della stessa e che assuma la responsabilità del comando e della navigazione. Ciò avviene in considerazione del distinto significato che si attribuisce, per consuetudine, ai termini di “comando” e “condotta” dell’unità. Infatti, con il comando ci si assume la responsabilità della navigazione e della sicurezza delle persone a bordo, nonché la direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, che possono essere anche delegate a terzi. In tale ultima ipotesi, pertanto, la persona al comando, in possesso del relativo titolo di abilitazione, può non coincidere con il conduttore che in quel momento si trovi materialmente al timone.
Qual è la documentazione obbligatoria per i natanti che navigano nelle acque territoriali italiane?
Per i natanti che navigano nelle acque territoriali italiane, e quindi anche nelle acque interne, la documentazione obbligatoria richiesta è la seguente: La dichiarazione di potenza del motore, rilasciata direttamente dal fabbricante e richiedibile presso uno dei rivenditori autorizzati presenti sul territorio italiano. Qualora l’apparato motore sia già provvisto del Certificato d’uso motore, questo può sostituire la dichiarazione di potenza. L’assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi, obbligatoria per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. La documentazione dello scafo, che per le unità senza marcatura CE consiste in un certificato di omologazione o una dichiarazione di conformità. Per i natanti sprovvisti di tale documentazione il numero massimo delle persone trasportabili a bordo è determinato in base alla lunghezza dello scafo(a norma dell’art.60 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146).
Per la condotta di unità da diporto a motore per la quale non è richiesta la patente nautica è obbligatorio il documento di riconoscimento per il conducente e i passeggeri??
La normativa vigente della nautica da diporto non prevede l’obbligo nè per il conducente nè per eventuali passeggeri. Tuttavia in caso di controllo le autorità competenti, come previsto dalle norme sulla pubblica sicurezza, qualora se ne ravveda la necessità, hanno la facoltà di dare seguito a procedure che possono comportare anche il fermo delle persone. E’, pertanto, buona norma portare con se un documento d’Identità valido.
Cos’è il manuale del proprietario di imbarcazione con marchio CE
Il manuale del proprietario è un documento di cui una imbarcazione marcata CE è fornita, come previsto dal punto 2.5 dell’allegato II – del Codice della Nautica da Diporto (D.leg.vo 171/2005). Non risulta tra i documenti obbligatori per unità non marcate CE.
Si può imbarcare su una unità da diporto adibita a noleggio con il titolo di capo barca per il traffico locale?
I requisiti necessari per i natanti adibiti al noleggio sono stabiliti da Ordinanze locali emanate dal capo del Compartimento marittimo mentre per il comando di imbarcazioni e/o navi da diporto adibite al noleggio si deve far riferimento al D.M. 121/05. Allo stato attuale il possesso del titolo di capobarca per il traffico locale non consente il comando di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
Sono in possesso di un natante, quante persone posso trasportare?
Quelle indicate sul certificato di omologazione, se ne è dotato. I natanti non marcati CE ai sensi dell’art. 60 del Decreto Ministeriale 146/08 privi di certificato di omologazione possono trasportare: 3 persone fino a 3,50 m di lunghezza 4 persone da 3,51 a 4,50 m 5 persone da 4,51 a 6,00 m 6 persone da 6,01 a 7,50 m 7 persone da 7,51 a 8,50 m 8 persone oltre 8,50 m
I cittadini comunitari che prendono in locazione unità dotate di apparecchio VHF devono avere il patentino?
Il certificato di radio telefonista per la navigazione è stato introdotto nell’ordinamento italiano in risposta ad un’esigenza di armonizzazione della normativa internazionale. Il rilascio di detta certificazione, infatti, è subordinato al possesso delle conoscenze pratiche e generali e delle attitudini stabilite a livello comunitario dal Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni. Pertanto, nella fattispecie proposta, sarà ritenuto idoneo qualunque tipo di certificazione riconosciuto dal Paese comunitario di origine che attesti il possesso dei requisiti richiesti per l’utilizzo di apparato VHF, come stabiliti dalle normative internazionali.
È possibile rottamare imbarcazione a motore con licenza di navigazione in corso di validità.
Come stabilito dall’art. 16 del decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146 la procedura di cancellazione dai registri di un’imbarcazione da diporto a seguito di demolizione, prevede la presentazione di apposita domanda presso l’ufficio di iscrizione dell’unità, corredata dal processo verbale compilato dall’autorità competente (Ufficio Marittimo del luogo dove avviene la demolizione) e attestante l’evento. Per quanto concerne, invece, il procedimento, potrà rivolgersi ad uno dei cantieri che presentano tale servizio.
Qual è la documentazione necessaria per l’utilizzo del VHF nautico?
L’apparato VHF è obbligatorio a bordo delle unità da diporto che navigano oltre le sei miglia dalla costa. Come previsto dall’art 29 d.lgs 18/07/2005 n.171, per utilizzare tale apparecchio (fisso o portatile) occorre la licenza di Esercizio Rtf. La domanda di rilascio della licenza di esercizio installato a bordo dei natanti va presentata, corredata della dichiarazione di conformità, all’Ispettorato Territoriale del ministero dello Sviluppo Economico avente giurisdizione nel luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. L’ispettorato provvederà a rilasciare un indicativo di chiamata di identificazione che rimane valido indipendentemente dall’unità su cui viene utilizzato il VHF. Se si vuole utilizzare l’apparato anche per il traffico pubblico bisogna sottoscrivere un contratto di gestione (con canone) con una delle Compagnie di comunicazione.